PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. La presente legge ha come finalità quella di promuovere l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di assistenza sanitaria, ospedaliera e territoriale, nei confronti degli adolescenti, tenuto conto che l'adolescenza, definita ai sensi del comma 2, costituisce una fase della vita dell'individuo in cui si compiono un processo di maturazione biologica, in rapporto a profonde modificazioni dell'assetto ormonale, e un'evoluzione del pensiero cognitivo e morale.
      2. Ai fini della presente legge, per adolescenza si intende il periodo della vita di un individuo compreso tra i dieci e i diciotto anni di età.

Art. 2.
(Modello organizzativo).

      1. Il Ministero della salute sancisce delle intese con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di articolare il modello organizzativo del sistema di assistenza sanitaria per gli adolescenti sui seguenti livelli:

          a) primo livello, identificato con i medici pediatri di libera scelta e con i servizi territoriali di medicina scolastica ed educazione sanitaria, con compiti di educazione sanitaria, prevenzione, filtro e trattamento delle condizioni più comuni nell'età adolescenziale sia in ambito individuale che collettivo, con particolare attenzione al mondo della scuola. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sviluppano dei progetti di salute dell'adolescente, in cui prevedono la stesura di bilanci di salute dedicati all'età adolescenziale, anche attraverso modalità

 

Pag. 5

di chiamata attiva. Tali bilanci sostituiscono le esistenti modalità di individuazione delle patologie adolescenziali. Al fine di svolgere queste funzioni, gli operatori coinvolti, costituiti in particolare dai pediatri di libera scelta, dai medici di medicina generale, dai pediatri di medicina scolastica, dagli infermieri pediatrici e da altre figure similari, devono possedere specifiche conoscenze e competenze di adolescentologia, accreditate da percorsi di educazione continua in medicina (ECM), certificati dalla Società italiana di medicina dell'adolescenza (SIMA);

          b) secondo livello, identificato con le strutture multidisciplinari localizzate all'interno dell'area pediatrica per l'adolescenza, che attivano, oltre a servizi ambulatoriali e di day hospital, un numero adeguato di posti letto per adolescenti in aree di degenza specifiche, programmate in base a dati epidemiologici regionali. Tali strutture sono dirette da un pediatra con riconosciuta competenza in medicina dell'adolescenza, anche sulla base di un percorso formativo e di accreditamento individuato dalla SIMA e validato dalle istituzioni sanitarie. Le strutture multidisciplinari hanno anche compiti di produrre cultura e di collaborare con le strutture di primo livello che si occupano di adolescenti in un modello integrato a rete attraverso l'utilizzo di appositi sistemi informativi e, ove esistenti, di avvalersi di quelli delle aziende sanitarie competenti per territorio.

      2. Con le intese di cui al comma 1 sono definite le modalità di passaggio assistenziale tra i medici pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale, nonché tra i reparti e i servizi pediatrici e i reparti e i servizi dell'adulto attraverso protocolli, sulla base di uno schema sanitario pediatrico, riconosciuti in ambito di contrattazione nazionale, che consentano al nuovo medico curante, oltre che la presa in cura dell'adolescente, anche l'acquisizione di informazioni socio-sanitarie corrette e rilevanti per la sua condizione di salute.
      3. Le strutture multidisciplinari di cui al comma 1, lettera b), provvedono alla transizione

 

Pag. 6

degli adolescenti affetti da patologie croniche complesse, che necessitano di essere presi in carico dai centri specialistici dell'adulto, secondo percorsi condivisi.

Art. 3.
(Assistenza ospedaliera).

      1. Ogni istituto ospedaliero è dotato di almeno uno specialista medico pediatra con preparazione specifica in medicina dell'adolescenza.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che il ricovero degli adolescenti avvenga in reparti idonei per i soggetti in fase di crescita istituendo, ove non presente, l'area pediatrica per l'adolescenza e garantendo all'adolescente il proprio bisogno di riservatezza.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'attivazione, all'interno dei pronti soccorsi, di appositi percorsi di erogazione dei servizi di emergenza e urgenza con personale specialista in medicina pediatrica.

Art. 4.
(Assistenza territoriale).

      1. La continuità assistenziale territoriale è garantita dal medico pediatra di libera scelta e dal medico pediatra consultoriale.
      2. La competenza assistenziale del medico pediatra di libera scelta si protrae obbligatoriamente fino al compimento del quattordicesimo anno di età e fino al compimento del diciottesimo anno di età per gli adolescenti affetti da documentata patologia cronica o da disabilità, congenite o acquisite.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attivano dei progetti di salute dell'adolescente, anche con l'ausilio delle società scientifiche del settore e dei rappresentanti regionali della SIMA, integrando

 

Pag. 7

sinergicamente le competenze ospedaliere e quelle territoriali, rispettivamente rappresentate dal medico pediatra specialista ospedaliero e dal medico pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale per i soggetti che hanno già compiuto il quattordicesimo anno di età.
      4. Gli adolescenti con patologia cronica sono inseriti in un circuito a rete tra i vari centri specialistici e territoriali, istituendo appositi sistemi informativi di dialogo e di interscambio di dati per orientare i processi assistenziali.
      5. Le aziende sanitarie locali svolgono attività di medicina scolastica gestita da personale con formazione in medicina pediatrica, come momento di educazione, prevenzione, verifica e ispezione di eventuali disagi e patologie che interessano l'adolescente. Tali attività sono svolte da medici pediatri con riconosciuta competenza in medicina dell'adolescenza, sulla base di un percorso di accreditamento e di validazione effettuato da parte della SIMA e validato dalle istituzioni sanitarie.
      6. È fatto obbligo di integrare sinergicamente nel percorso preventivo i medici pediatri di libera scelta e i servizi territoriali di medicina scolastica ed educazione sanitaria, garantendo percorsi di istruzione nel campo adolescenziale.

Art. 5.
(Promozione della salute).

      1. La promozione alla salute è l'intervento volto a impedire o a limitare il verificarsi e il diffondersi di avvenimenti sfavorevoli e dannosi per l'adolescente e si esplica attraverso l'azione preventiva, da sviluppare anche mediante interventi in ambito collettivo con particolare riguardo al mondo della scuola e ai consultori destinati ai giovani.
      2. Il medico pediatra ospedaliero e il medico pediatra dei servizi territoriali di medicina scolastica ed educazione sanitaria sono coinvolti nell'attività di cui al comma 1, valorizzando il loro ruolo di medico dello sviluppo e dell'educazione, prendendo in carico

 

Pag. 8

l'adolescente e guidandolo a condurre la propria vita in modo da saper riconoscere ed evitare le principali situazioni a rischio capaci di comprometterne la salute e il benessere fisico, psichico e sociale.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

      1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.